Art. 8.
(Ingresso per ricerca di lavoro).

      1. Il visto di ingresso per ricerca di lavoro consente l'ingresso al cittadino e alla cittadina stranieri che intenda soggiornare in Italia ai fini della ricerca di un lavoro, ovvero per partecipare a corsi di formazione professionale o a corsi di studio

 

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o di ricerca secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.
      2. Il visto di ingresso per ricerca di lavoro è richiesto dal cittadino e dalla cittadina stranieri interessati alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di stabile residenza, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, e può essere rilasciato nei limiti numerici annualmente definiti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7.
      3. Ai fini del rilascio del visto di ingresso per ricerca di lavoro, il cittadino e la cittadina stranieri devono esibire il proprio passaporto valido o un documento equipollente, nonché la documentazione attestante la disponibilità finanziaria di una somma equivalente a cinque mensilità dell'assegno sociale come definito per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda del visto, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.